PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione.
Definizioni).

      1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di regolamentare le procedure per la stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori dipendenti delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici internalizzati, operanti nelle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. La presente legge si propone altresì di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane presenti nelle pubbliche amministrazioni e garantire pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori da esse impiegati, nell'ambito di qualsiasi forma contrattuale.
      2. Ai fini e agli effetti della presente legge, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti di ricerca, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
      3. Ai fini e agli effetti della presente legge, per lavoratori con contratti precari

 

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o esterni si intendono i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato afferenti alle seguenti categorie:

          a) lavoratori impiegati in lavori socialmente utili o in lavori di pubblica utilità (LSU-LPU);

          b) lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co);

          c) lavoratori con contratti a progetto;

          d) lavoratori interinali;

          e) lavoratori con contratti di formazione e lavoro;

          f) lavoratori con contratti a tempo determinato;

          g) titolari di assegni di ricerca o similari alle dipendenze delle università o degli enti pubblici di ricerca;

          h) cantieristi.

      4. Ai fini e agli effetti della presente legge, per lavoratori dipendenti esternalizzati delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici e reinternalizzati si intendono i dipendenti di ditte e cooperative che hanno contratti pubblici di servizi, di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria, che gestiscono o hanno gestito servizi pubblici a prescindere dalla formula adottata dalle stesse per l'individuazione della società affidataria del servizio.
      5. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si adeguano ad esse nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dalle leggi statali o per effetto dei rispettivi ordinamenti. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le aziende e gli enti di cui al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

 

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n. 165, e successive modificazioni, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Ricognizione dell'organico delle pubbliche amministrazioni).

      1. Ciascuna pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua una completa ricognizione dell'organico di fatto alle sue dipendenze, comprensiva delle unità lavorative con contratti precari o esterni in servizio nei sei mesi precedenti al 31 dicembre 2005, al fine di individuare il proprio reale fabbisogno organico. All'esito di tale ricognizione è disposta l'esatta individuazione dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle attività istituzionali della pubblica amministrazione, anche in incremento rispetto alle dotazioni organiche esistenti e alle loro riduzioni previste da provvedimenti legislativi entrati in vigore a decorrere dal 31 dicembre 1997.
      2. Ciascuna pubblica amministrazione ridetermina, con propria deliberazione, il proprio fabbisogno organico, su base annuale e triennale in relazione al numero dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle proprie attività istituzionali comprensivo delle unità di lavoratori con contratti precari o esterni, al fine di stabilire una diretta correlazione tra dotazione organica e reale fabbisogno organico.
      3. Ciascuna pubblica amministrazione fornisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un conto economico della spesa complessiva per i lavoratori con contratti precari o esterni in forza nei sei mesi precedenti al 31 dicembre 2005 e, distintamente, della spesa per i lavoratori esternalizzati, divisi per tipologia e con indicazione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati dalle aziende appaltatrici.

 

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Art. 3.
(Rilevazione delle carenze organiche nella pubblica amministrazione).

      1. Sono istituite commissioni regionali per la rilevazione delle carenze di organico nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, con la partecipazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che si avvalgono di organismi paritetici istituiti presso ciascuna pubblica amministrazione.
      2. Gli organismi paritetici trasmettono alla commissione regionale, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi alle carenze delle singole pubbliche amministrazioni.

Art. 4.
(Procedure per la stabilizzazione dei lavoratori con contratti precari o esterni e la copertura delle carenze di organico. Concorsi per soli titoli).

      1. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, sulla base delle risultanze delle attività di cui agli articoli 2 e 3, il Governo dispone l'avvio di procedure concorsuali per soli titoli per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti coperti da lavoratori con contratti precari o esterni.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) sono emanati appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di autorizzare le assunzioni necessarie alla totale copertura dei fabbisogni organici delle pubbliche amministrazioni per l'anno di entrata in vigore della presente legge e per la successiva copertura delle residuali o ulteriori carenze determinatesi a seguito delle precedenti procedure concorsuali;

 

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          b) con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

              1) sono definite le modifiche alle norme finanziarie e di reclutamento, anche in deroga ad eventuali limiti di età, delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, al fine di consentire l'emanazione di bandi di concorso per soli titoli culturali e di servizio per la totale copertura dei posti risultanti dal fabbisogno organico del personale, come stimato tramite le attività di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;

              2) sono modificate le norme in materia di reclutamento del personale e di requisiti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, autorizzando le singole pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dotati di autonomia ad uniformare e a modificare i propri regolamenti incompatibili con le procedure di selezione previste dalla presente legge;

              3) nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, le procedure selettive esterne sono parificate a tutti gli effetti a quelle interne, ritenendo i requisiti posseduti dai soggetti di cui al presente articolo meccanismi oggettivi idonei e trasparenti al fine di verificare attitudini e professionalità richieste in relazione alle posizioni da ricoprire.

      3. Le pubbliche amministrazioni, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e nel rispetto della presente legge, definiscono le modalità per bandire i concorsi di cui al comma 2 nel termine massimo di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, e per la certificazione

 

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del servizio utile per l'accesso al concorso.
      4. I concorsi di cui al comma 2 sono banditi dalle singole pubbliche amministrazioni nel rispetto delle seguenti modalità:

          a) sono previsti concorsi per soli titoli di servizio e culturali per il numero e i profili attinenti ai posti risultanti vacanti e soprannumerari;

          b) il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti interni in possesso dei titoli culturali e attestati di servizio per mansioni superiori rispetto al profilo posseduto; il restante 50 per cento è riservato ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, in possesso dei titoli di servizio e culturali richiesti per l'accesso dall'esterno al concorso medesimo e modulando il punteggio di servizio così da valorizzare la maggiore durata complessiva del servizio prestato;

          c) è prevista la validità triennale delle graduatorie a scorrimento per le assunzioni su posti che si dovessero rendere vacanti anche negli anni successivi per lo stesso profilo per cui è stato bandito il concorso;

          d) laddove la riserva a favore degli interni non sia ricoperta, i posti sono resi disponibili a scorrimento della graduatoria degli idonei relativa a coloro che, in possesso dei titoli culturali o di servizio richiesti, hanno concorso per i posti riservati agli esterni;

          e) annualmente e nel corso di validità delle graduatorie formatesi in seguito ai concorsi, le amministrazioni bandiscono ulteriori concorsi per titoli relativamente ai profili professionali inferiori, a copertura delle ulteriori vacanze createsi in seguito all'espletamento dei concorsi per i profili professionali superiori, con le stesse modalità di cui alla presente legge. Le graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali di cui alla presente lettera hanno validità triennale.

      5. Sono considerati titoli di servizio validi per l'accesso dall'esterno ai concorsi:

 

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          a) il servizio presso le pubbliche amministrazioni effettuato a seguito di precedenti procedure concorsuali o avviamenti a selezione, anche attraverso progetti LSU/LPU, per un minimo di tre mesi consecutivi o frazionati nell'arco del quinquennio precedente al 31 dicembre 2005;

          b) il servizio presso le pubbliche amministrazioni effettuato sulla base di specifiche deliberazioni o determinazioni delle pubbliche amministrazioni o in osservanza di norme contrattuali o interne relative all'assegnazione di incarichi di ricerca e similari o all'utilizzo di contratti di lavoro subordinato, a termine, parasubordinato e interinale per una durata complessiva di dodici mesi consecutivi o frazionati nell'arco del quinquennio precedente al 31 dicembre 2005.

      6. Non sono considerati titoli validi per l'accesso dall'esterno ai concorsi i servizi resi in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, e successive modificazioni, e per le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 19, 28 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Non sono considerati, altresì, titoli validi per l'accesso dall'esterno ai concorsi i servizi resi in base agli articoli 90, 97, 107, 108 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di procedure per la stabilizzazione dei lavoratori dipendenti esternalizzati delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici. Concorsi per soli titoli e graduatorie permanenti).

      1. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 4 dell'articolo 1 operanti nelle pubbliche amministrazioni, in applicazione di quanto disposto dalla presente legge, acquisiti i dati di cui al comma 3 dell'articolo 2 con riferimento al quadro economico del costo dei servizi esternalizzati

 

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divisi per tipologia e con distinzione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati nelle ditte e cooperative che hanno contratti pubblici di servizi, di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria, gestiscono o hanno gestito servizi pubblici a prescindere dalla formula adottata dalle stesse per l'individuazione della società o cooperativa affidataria del servizio, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di modificare le norme finanziarie e di reclutamento, anche in deroga ad eventuali limiti di età, delle pubbliche amministrazioni, e nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, per consentire l'avvio di procedure concorsuali per soli titoli per la formulazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti che si rendano vacanti a seguito di processi di reinternalizzazione dei servizi già oggetto di appalto, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) le pubbliche amministrazioni di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e nel quadro della presente legge, definiscono:

              1) le modalità per bandire, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i concorsi per soli titoli di servizio e culturali per la formulazione di graduatorie permanenti per profilo professionale dalle quali attingere per le assunzioni a tempo indeterminato in seguito a processi di reinternalizzazione o di non rinnovo dei contratti dei servizi già oggetto di appalti delle attività istituzionali della stessa pubblica amministrazione;

              2) le modalità di certificazione dei titoli di servizio necessari all'accesso al concorso e ai fini della formulazione delle graduatorie;

              3) le tabelle di corrispondenza dei profili professionali occorrenti con quelli nei quali si è prestato il servizio da certificare;

 

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          b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi dalle singole pubbliche amministrazioni nel rispetto delle seguenti modalità:

              1) è considerato titolo di servizio valido per l'accesso al concorso il servizio prestato nel corrispondente profilo professionale per una durata complessiva di ventiquattro mesi consecutivi o frazionati nell'arco del quinquennio precedente al 31 dicembre 2005 presso le ditte e cooperative di cui all'alinea del presente comma;

              2) la graduatoria è formulata modulando il punteggio sulla base della durata complessiva del servizio prestato ed assegnando un punteggio aggiuntivo a coloro che certificano il servizio effettuato presso le pubbliche amministrazioni in progetti LSU/LPU nell'arco dei dieci anni antecedenti al bando di concorso;

          c) ogni singola pubblica amministrazione ridetermina in ampliamento, con proprio atto, il proprio fabbisogno organico, su base annuale e triennale, in relazione al numero dei dipendenti occorrenti per l'espletamento diretto a seguito di processi di reinternalizzazione o di non rinnovo dei contratti dei servizi già oggetto di appalti delle attività istituzionali della stessa pubblica amministrazione, al fine di stabilire una diretta correlazione tra dotazione e reale fabbisogno organico dell'ente a seguito di tali processi. Sulla base di tale rideterminazione le pubbliche amministrazioni dispongono l'assunzione di un numero pari alle unità necessarie alla sostituzione delle unità lavorative attingendo a copertura delle nuove vacanze esclusivamente dalle suddette graduatorie.

Art. 6.
(Proroga dei contratti per i lavoratori precari o esterni e adeguamento del trattamento economico e normativo).

      1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione della presente legge e dello svolgimento dei concorsi per soli titoli

 

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da essa previsti, i contratti e i rapporti di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 1, in essere o scaduti al 31 dicembre 2005, sono prorogati fino al termine di validità delle graduatorie di cui ai suddetti concorsi e il trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati è adeguato, sulla base delle mansioni effettivamente espletate, al trattamento cui hanno diritto i pubblici dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali corrispondenti, con applicazione di tutte le previsioni contenute nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e delle altre disposizioni comunque ad essi applicabili.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni non possono procedere a ulteriori esternalizzazioni di servizi pubblici di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria. Alla scadenza naturale dei contratti dei servizi in appalto delle pubbliche amministrazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla formula adottata dalle stesse pubbliche amministrazioni per l'individuazione della società o cooperativa affidataria, non possono essere bandite nuove gare. Tali contratti possono essere prorogati per un periodo pari a quello consentito dalle norme comunitarie in materia, comunque non oltre i termini per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 5.

Art. 7.
(Disposizioni speciali per le regioni, gli enti locali e il Servizio sanitario nazionale).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate le norme con cui sono autorizzate le assunzioni delle regioni, degli enti locali e degli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale in linea con il

 

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perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
      2. Ai fini di una migliore razionalizzazione della pubblica amministrazione e del suo fabbisogno organico, in sede di legge finanziaria è prevista una maggiorazione del finanziamento statale per tutte le pubbliche amministrazioni che procedano a uniformare e a modificare i propri regolamenti incompatibili con le procedure di selezione previste dalla presente legge e una sua diminuzione per quelle che non vi procedano.

Art. 8.
(Benefìci previdenziali).

      1. All'atto della stabilizzazione in pianta organica nella pubblica amministrazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, tutti i periodi di servizio per le pubbliche amministrazioni sono considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
      2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri previdenziali pregressi fino a concorrenza della misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti a tempo indeterminato e fino a un massimo di cinque anni.

Art. 9.
(Sospensioni e abrogazioni).

      1. Le pubbliche amministrazioni, fino ad esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni contenute nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Il comma 2 dell'articolo 36 del citato decreto legislativo

 

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n. 165 del 2001, e le norme che statuiscono l'inibitoria dell'esecutività delle sentenze dei giudicati relativi all'inquadramento per mansioni superiori e alla trasformazione di contratti afferenti assunzioni e nuovi inquadramenti sono abrogati.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede:

          a) mediante utilizzazione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2006 relative a disposizioni per il finanziamento di missioni di pace all'estero, di professionalizzazione delle Forze armate e di nuovi sistemi d'arma;

          b) quanto a 49 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

          c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti:

          a) dalla tassazione di trasferimenti di capitali all'estero riguardante tutte le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con aliquota del 6 per cento per le operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, sino al 5 per cento per le operazioni aventi una

 

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durata non superiore a trenta giorni e sino al 4 per cento per operazioni di durata superiore a trenta giorni;

          b) dall'aumento delle aliquote IVA sino al 2 per cento sui beni finali di investimento e dall'introduzione di una tassazione sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in un'addizionale IVA del 3 per cento sulle relative immobilizzazioni tecniche.

      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Sanzioni e responsabilità dirigenziale).

      1. Il mancato rispetto delle previsioni della presente legge, con le scadenze temporali e le modalità dalla stessa previste, da parte delle pubbliche amministrazioni interessate è valutato ai fini della allocazione e ripartizione annuale delle risorse alle stesse ed è considerato elemento valutativo delle posizioni e delle prestazioni della dirigenza e nella determinazione del trattamento di risultato, nonché ai fini delle previsioni di cui agli articoli 21, 22 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.